Art. 119.
(Classificazione degli agenti biologici).

      1. Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro gruppi di rischio, in funzione del livello del rischio di infezione:

          a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

          b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un pericolo per i lavoratori, la cui propagazione nella comunità è impossibile e per il quale sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

          c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio pericolo per i lavoratori, di cui esiste il rischio di propagazione nella comunità, ma per il quale di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

          d) agente biologico del gruppo 4: un agente che provoca malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio pericolo per i lavoratori, per il quale esiste un elevato rischio di propagazione nella comunità e per il quale non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

      2. Gli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 sono quelli elencati nella parte A dell'allegato XIV.
      3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede alla classificazione degli agenti biologici non ancora classificati che presentano o possono presentare un rischio per la salute umana, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

 

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